Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 79


MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 5, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
(Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 5, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

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