Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 18


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPO III, SEZIONE VI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «si applicano ai liquidatori gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,».
2. All'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.».
3. L‘ articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 119. (Risoluzione del concordato). - 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.».

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