Decreto Ministeriale del 2005 numero 204 art. 3


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1. L'affiliante, a richiesta dell'aspirante affiliato, è tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana.
2. L'aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell'offerta di affiliazione.

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