Dell'atto nullo si suole riferire l'improduttività ab origine di ogni effetto, sia tra le parti, sia per i terzi. Questa caratteristica suole essere espressa con il brocardo
quod nullum est nullum producit effectum.
Se Tizio ha venduto a Sempronio un fabbricato in base ad un atto nullo non si è mai verificato alcun effetto traslativo: Tizio è rimasto proprietario, Sempronio non ha mai acquisito la titolarità del diritto.
Tale inefficacia assoluta ovviamente non può escludere che, in fatto, le parti diano esecuzione a quanto previsto dal contratto, nonostante la invalidità del quale è affetto. In questo caso nessuna delle prestazioni effettuate può essere considerata come dovuta, cioè come supportata da idonea causa giustificativa.
Si può pertanto agire secondo le regole della ripetizione dell'indebito ( art. 2033 cod.civ.) per ottenere la restituzione di quanto oggetto di prestazione.
Nell'esempio effettuato non è possibile escludere che Tizio abbia di fatto consegnato a Caio le chiavi dell'immobile e che costui lo abbia occupato. Non si può nemmeno escludere che l'attività esecutiva possegga una propria autonoma rilevanza in esito al decorso di un certo lasso di tempo: in questo senso va interpretato l'art.
1422 cod.civ.,
norma che fa salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Non si tratta certamente di eccezione al principio dell'inefficacia del contratto nullo
nota1 : questa regola pone piuttosto in rilievo l'autonoma rilevanza della condotta in pratica tenuta dalle parti, condotta che può, in concomitanza con altri elementi, integrare gli elementi propri dell'usucapione o della prescrizione estintiva.
Se, tornando all'esemplificazione di cui sopra, Tizio omette di attivarsi e trascorre il tempo previsto dalla legge Sempronio, convenuto in un eventuale giudizio di rivendicazione, potrà sempre allegare l'intervento dell'effetto acquisitivo proprio dell'usucapione.
Non è neppure escluso che si producano effetti anche tipicamente riconducibili al contratto: si pensi alla locazione che sia stata dichiarata nulla. Potrebbero essere ripetuti secondo le regole dell'indebito i canoni percepiti durante il tempo in cui l'inquilino ha comunque occupato l'immobile? Al quesito è stata data risposta negativa (Cass. Civ., Sez. III,
3971/2019).
Note
nota1
Secondo l'impostazione del legislatore, l'inefficacia originaria costituirebbe proprio il tratto distintivo tra nullità ed annullabilità. Tale orientamento, tuttavia, ha subìto critiche da parte di chi (Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ.e comm., dir.da Vassalli, vol.VI, Torino, 1975, pp.298 e ss.) sostiene che anche il negozio nullo sarebbe produttivo di effetti (ad es. tributari o di carattere sanzionatorio). Si può tuttavia riferire come questi non siano effetti diretti, originati dal contratto come atto negoziale, bensì effetti semplicemente collegati al negozio nullo contemplato nella sua dimensione fattuale, vale a dire come mero fatto giuridico, talvolta dedotto unitamente ad altri elementi, nell'ambito di fattispecie assunte in considerazione dalla legge quanto allo specifico profilo effettuale. Si veda anche Bonilini, Invalidità, in Istitituzioni di dir.priv., Torino, 1994, pp.662 e ss., il quale fa riferimento all'efficacia del contratto nullo solo per il fatto che la legge attribuisce la legittimazione ad agire per far dichiarare la nullità ad una parte, facendo dipendere la sussistenza del vincolo all'impugnativa di questa.
top1Bibliografia
- BONILINI, Invalidità, Torino, Ist.dir.priv., 1994
- SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975