Nullità per espressa disposizione di legge (nullità testuale)



Cosa si intende per nullità cosiddette testuali?
Vengono in considerazione al riguardo i casi in cui è la legge a comminare espressamente la conseguenza della nullità dell'atto, per l'ipotesi della difformità di esso rispetto alle prescrizioni normative. Valgano, ad esempio, tra le moltissime ipotesi previste dalla legge, il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ., le previsioni di nullità del testamento per difetti formali di cui agli artt 606 cod.civ. e 619 cod.civ., l'art. 735 cod.civ., che la prevede per la divisione ereditaria fatta dal testatore omettendo la considerazione di alcuno degli eredi istituiti o dei legittimari ; l'art. 771 cod.civ., disponente la nullità della donazione di beni futuri, l'art. 1229 cod.civ. , ai sensi del quale è prescritta la nullità dei patti di esonero da responsabilità per il debitore.

Nell'ambito societario è possibile considerare l'art. 2265 cod.civ.., che commina la nullità del c.d. "patto leonino", con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; l'art. 2332 cod.civ., che disciplina i casi tassativi di nullità dell'atto costitutivo della società dotata di persona giuridica in esito all'iscrizione nel registro delle imprese ; l'art. 2379 cod.civ che sancisce la nullità delle deliberazioni degli organi collegiali per mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del relativo verbale e per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Ancora si rammentino le disposizioni generali di cui agli artt. 1354 cod.civ., in forza del quale l'apposizione di condizione sospensiva o risolutiva illecita e della condizione sospensiva impossibile rendono invalido il contratto.

Pongono previsioni testuali di nullità gli artt. 778 e 779 cod.civ. relativamente al mandato a donare senza designazione del soggetto o alla donazione effettuata a favore del tutore o del protutore; l'art. 1261 cod.civ. contemplante il divieto di cessione del credito a magistrati, funzionari di cancelleria etc.; l'art. 1471 numeri 1 e 2 cod.civ., norma che prescrive divieti speciali di comprare per gli amministratori di beni dello Stato rispetto ai beni affidati alla loro cure e per i pubblici ufficiali rispetto agli atti venduti a loro ministero; l'art.1472 cod.civ. per il caso della vendita di cosa futura quando la cosa non venga ad esistenza e non risulta che le parti volessero porre in essere un contratto aleatorio; l'art.1876 cod.civ. in tema di rendita vitalizia costituita su persone già defunte ; gli artt. 1963 , 2744 cod.civ. in relazione al patto commissorio nell'anticresi e in tema di ipoteca o di pegno ; l'art. 1966 cod.civ. per la transazione effettuata in relazione a diritti che, per loro natura o per disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

L'ambito della legislazione speciale è prodigo di comminatorie di nullità : si possono ricordare, a cagione della speciale rilevanza pratica, quelle di cui all'art. 46 del T.U. in materia urbanistica 380/2001 (sostanzialmente reiterativo del modo di disporre dell'art. 17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47). La norma citata prescrive la nullità degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su edifici, o loro parti, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove nell'atto non siano indicati, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire, del permesso in sanatoria (o della denunzia di inizio attività), ovvero quella di cui all'art. 30 del medesimo T.U. (ancora una volta reiterativo dell'abrogato art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), ai sensi della quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 , dettata in materia di subfornitura, è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Il medesimo art. 9 prevede la nullità relativamente alla pattuizione attraverso la quale si concreta l'abuso di dipendenza economica.

In tema di contratti di locazione "concertati", vale a dire perfezionati in armonia rispetto agli accordi-quadro conclusi localmente fra le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e le organizzazioni della proprietà edilizia, il IV comma dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 prevede una causa specifica di nullità delle pattuizioni intese ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche ed appartenenti alla medesima tipologia, dagli accordi raggiunti in sede locale.

Ai sensi dell'art.10 della legge 21 novembre 2000 n.353 i boschi ed i pascoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione differente da quella preesistente all'incendio per un periodo di tempo di almeno quindici anni. Al fine di rafforzare questa prescrizione "in tutti gli atti di compravendita relativi ad aree e immobili situati nelle predette zone" deve, al riferito scopo, essere espressamente richiamato il vincolo di immodificabilità della destinazione, pena la nullità dell'atto.

Ai sensi dell'art. 13 ultimo comma della d.l.223/2006 conv. con l.248/2006 e successive modificazioni, era prevista (la norma è stata completamente abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, c.d. "riforma Madia") la nullità dei contratti assunti in violazione dei primi due commi della stessa disposizione. A mente del I comma, allo scopo "di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, (con esclusione... omissis) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, (e, pertanto ndr) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Il II comma della riferite disposizione dispone che "Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1".

Al termine di questa breve e non esaustiva disamina del panorama normativo delle prescrizioni che comminano la nullità è possibile citare:
a) l'art. 115 del d. D.Lgs. 01settembre 1993, n. 385 (meglio noto come t.u. in materia bancaria e creditizia) volto ad assicurare la trasparenza della condotta operativa degli intermediari finanziari. L'art. 117 del predetto provvedimento prevede che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Il III comma della norma citata è esplicito nel prescrivere, nel caso di inosservanza della forma prescritta, la nullità del contratto, configurando pertanto il requisito dello scritto come ad substantiam actus .
b) l'art. 1 del D.L. 95/12 convertito dalla L.135/12 (c.d. "spending review") ha posto in essere alcuni meccanismi di disciplina della spesa delle amministrazioni. La sanzione prevista per la mancata osservanza delle procedure è specialmente severa, vale a dire la nullità dei contratti (cfr. l'art. 1 e l'art. 4, ultimo comma, della disposizione citata in riferimento alle clausole arbitrali inserite nei contratti di fornitura).

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  • Quesito n. 104-2014/I, Acquisto di partecipazioni da parte di società partecipata da comuni e procedure di evidenza pubblica

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