Mandato collettivo e mandato congiuntivo



Dal punto di vista soggettivo è possibile che più soggetti conferiscano congiuntamente incarico ad una sola persona affinchè porti a compimento un determinato incarico. Il contratto che viene in essere non possiede nessuna peculiarità, se non quella di presentare una parte soggettivamente complessa. L'art. 1726 cod.civ. definisce come mandato collettivo il contratto mediante il quale più persone conferiscono l'incarico con un unico atto e per un affare di interesse comune nota1. A questo riguardo è l'oggetto a decidere se si tratta di uno o più contratti di mandato. Se l'incarico è unitario altrettanto dovrà considerarsi il contratto; qualora invece vengano in esame differenti condotte del mandatario, ciascuna delle quali da porre in essere per conto di un singolo mandante, si avrà pluralità di mandati conferiti in un medesimo contesto documentale nota2.

Qual è la rilevanza della struttura collettiva del mandato?

L'art. 1726 cod.civ. prescrive che la revoca non ha effetto se non è effettuata da tutti i mandanti, salvo che non ricorra una giusta causa. Si noti che, a rigore, non si potrebbe se non impropriamente, fare menzione di una pluralità di mandanti. La parte mandante è una sola, ancorchè soggettivamente complessa nota3.

Un pratico esempio di mandato collettivo è quello che consiste nel deferimento ad un perito (Cass.Civ. Sez.III, 3609/1999 ), ad un arbitro irrituale (Cass.Civ. Sez.I, 7045/2000 ), ad un arbitratore dell'incarico di predisporre la perizia contrattuale, il provvedimento arbitrale, la determinazione di un elemento del contratto.

Sotto il profilo della qualificazione del contratto merita attenzione anche l'ipotesi inversa, in cui cioè l'incarico venga conferito ad una pluralità di mandatari. L'art. 1716 cod.civ. prescrive a questo riguardo che, salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate ad operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte nota4. Si tratta del c.d. mandato congiuntivo, parimenti contrassegnato dall'unicità dell'affare e del contratto nota5.

Il II comma della norma in esame prevede che, ai fini della considerazione del mandato come conferito congiuntamente, deve esservi un'espressa previsione, in difetto della quale la pluralità dei mandatari può operare disgiuntamente. In altri termini, il mandato si presume conferito disgiuntamente. Si badi al fatto che la norma ha sempre come riferimento l'ipotesi dell'unicità dell'incarico, come è provato dal fatto che fa seguito prescrivendo che "in questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo". Il presupposto è con tutta evidenza che i mandatari siano stati nominati per curare lo stesso affare.

L'operatività congiunta dei mandatari determina l'insorgenza della loro responsabilità solidale nei confronti del mandante nota6. Analoga conclusione non è pacifica quando invece i mandatari agiscano tra loro in via disgiuntiva nota7.

A quali fini porre la distinzione tra mandato congiuntivo e disgiuntivo?

Viene anzitutto in considerazione l'aspetto afferente al perfezionamento del contratto. Il mandato conferito a più persone congiuntamente ha effetto solo nel momento in cui viene accettato da tutti i mandatari (I comma art. 1716 cod.civ. ) nota8. La sopravvenienza di una causa estintiva afferente ad uno soltanto dei mandatari estingue, salvo patto contrario, il mandato congiuntivo, non quello nel quale i mandatari possono operare disgiuntamente tra loro (art. 1730 cod.civ. ).

Note

nota1

Con unicità dell'atto non si intende unicità del documento contrattuale, ma un unico atto di volontà di tutti i soggetti (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.163): si avrà pertanto un unico atto di conferimento sia quando ciascun mandante emetta contestualmente singole dichiarazioni, sia quando le medesime dichiarazioni, pur essendo emesse in momenti diversi, siano tali da porre in essere una fattispecie unitaria di mandato a formazione progressiva (Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, vol.XIX, 1990, p.4).

Per quanto attiene al secondo requisito richiesto, cioè l'unicità dell'affare di interesse comune, si ritiene (Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.158 e De Tilla, Donazione, permuta, mediazione, mandato, mutuo, comodato, in Il diritto immobiliare, trattato sistematico di giurisprudenza ragionata per casi, Milano, 1995, p.524) che esso sussita ogniqualvolta si tratti di un affare unico in quanto inscindibile nella sua oggettività e considerato indivisibile dalla volontà delle parti. Perciò risulta necessario chiarire la reale volontà dei soggetti mandanti e verificare se "abbiano voluto porre in essere un affare unitario ed inscindibile per tutti i mandanti oppure una somma di più affari distinti e separabili tra loro, nel senso che il compimento di ciascuna affare si palesa suscettibile di soddisfare l'interesse del rispettivo mandante indipendentemente dalla conclusione dell'altro o degli altri affari" (Luminoso, cit., p.162).
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nota2

Così Cormio, In tema di revoca del mandato collettivo, in Giur.it., 1959, I, col.873, il quale precisa che "laddove l'affare non è unico o è divisibile, la figura del mandato collettivo sfugge mentre emerge quella del mandato plurimo". Quest'ultima figura infatti si differenzia dal mandato collettivo per la assenza di un affare di interesse comune, ciò che giustifica la non applicabilità dell'art.1726 cod.civ. ed il suo trattamento secondo la normativa ordinaria in tema di mandato.
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nota3

Per questo motivo parte della dottrina (Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.216) ritiene che sarebbe più appropriato parlare di co-mandanti.
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nota4

Santagata, Mandato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, p.261.
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nota5

La necessità che il mandante conferisca a ciascun mandatario un incarico identico avente un oggetto per la cui realizzazione sia indispensabile la cooperazione unitaria di tutti i mandatari viene sottolineata da Carnevali, cit., p.6; Luminoso, cit., p.170; Graziadei, cit., p.158.

Sulla base di questi presupposti non potrebbe essere considerato congiuntivo il mandato conferito da un cliente ad un professionista facente parte di un'associazione professionale, nonostante il modo di disporre del regolamento interno dei rapporti tra i singoli partecipanti all'associazione, stante la natura essenzialmente fiduciaria e personale del rapporto (Cass. Civ. Sez. II, 11922/2000).
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nota6

Analogamente Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.572 e Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, 1957, p.48. Diversamente Luminoso, cit., p.174 che configura in questo caso una obbligazione ad attuazione congiunta, che, secondo l'insegnamento della dottrina (Santagata, cit., p.256) si ha quando la prestazione va adempiuta contestualmente da tutti i condebitori o nei confronti di tutti i concreditori.
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nota7

Ma la dottrina di gran lunga prevalente si è espressa in questo senso, ravvisando una obbligazione solidale dal lato passivo: cfr. Luminoso, cit, p.173 e Bile, cit., p.141.
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nota8

La lettera dell'art.1716, I comma cod.civ. ne limita l'applicazione al mandato congiuntivo. Per gli interpreti (Santagata, cit., p.261, Minervini, cit., p.25, Bile, cit., p.140) si è giustificata questa scelta normativa facendo riferimento all'interesse del mandante: nel mandato congiuntivo, il soddisfacimento del mandante si consegue solo con l'attuazione congiunta dell'incarico da parte di tutti i mandatari, mentre nel mandato disgiuntivo l'adempimento di un solo mandatario è sufficiente a soddisfare integralmente il mandante. Secondo alcuni (Luminoso, cit., p.182 e Alcaro (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p.84) tuttavia l'art.1716, I comma cod.civ. dovrebbe essere applicato anche al mandato disgiuntivo, giacché la proposta del mandante sarebbe predisposta per la conclusione di un contratto unico, per il cui perfezionamento sarebbe necessaria l'accettazione di tutti i soggetti oblati.
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Bibliografia

  • ALCARO, Il mandato, Milano, 2000
  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • CORMIO, In tema di revoca del mandato collettivo, Giur.it., I, 1959
  • DE TILLA , Donazione, permuta, mediazione, mandato, mutuo, comodato, Milano, Dir.imm. trat.sist.giur. ragionata per casi, 1995
  • GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SANTAGATA, Mandato, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1998

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