Accettazione tacita d'eredità



Il fenomeno dell'accettazione tacita d'eredità è disciplinato dall'art. 476 cod.civ., cui fanno seguito le ipotesi speciali di cui agli artt. 477 e 478 cod.civ.. La prima norma descrive in termini generici la fattispecie in funzione delle caratteristiche di una condotta del chiamato che assume contorni del tutto variabili, costituendo il paradigma generale, rispetto al quale le ulteriori due norme rappresentano altrettante specificazioni nota1.

L'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 cod.civ., consiste nel compimento di un atto "che presuppone (nel chiamato all'eredità) necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".

Da ciò si può osservare che gli estremi dell'accettazione tacita possono essere integrati anche da condotte concludenti, come tali consistenti in atti non formali nota2. E' evidente che tali comportamenti debbano essere tenuti personalmente dal chiamato. Ci si può tuttavia legittimamente domandare se possa produrre gli stessi effetti il contegno di un procuratore del chiamato ovvero di gestore di affari altrui (Cass. Civ., Sez. III, 15888/2014).

Come è possibile che da un lato si preveda, in tema di accettazione espressa (art. 475 cod.civ.), l'indispensabilità dell'espressione della volontà del chiamato di accettare contenuta in un atto pubblico, conseguentemente considerandosi irrilevante la dichiarazione di costui di voler accettare non manifestata nelle forme di legge (es.: verbale), e che dall'altro, ai sensi dell'art. 476 cod.civ., risultino produttive dello stesso effetto (cioè l'accettazione dell'eredità) condotte concludenti, dunque sostanzialmente a forma libera?

La risposta va ricercata nella differente consistenza delle due ipotesi: atto avente natura negoziale (l'accettazione espressa), mero atto giuridico (l'accettazione tacita).

Occorre verificare il significato dell'espressione di cui all'art. 476 cod.civ., quando si riferisce al compimento da parte del chiamato di un atto:
  1. che presuppone la volontà di accettare;
  2. che questi non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Come valutare quelli che appaiono come due requisiti concorrenti? In particolare, è possibile prospettare atti che, pur presupponendo nel chiamato la volontà di accettare, quest'ultimo avrebbe il diritto di compiere anche in difetto della qualità di erede? Inversamente: vi sono atti che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede e che, tuttavia, non presuppongono in lui la volontà di accettare?

A questo proposito si può anzitutto rilevare che l'espressione dell'art. 476 cod.civ. sembra improntata all'esigenza di ancorare la produzione degli effetti propri dell'accettazione ad un duplice aspetto: quello afferente ad un elemento oggettivo della condotta del chiamato nota3, la quale, per come si manifesta esteriormente, deve presupporre l'assunzione della qualità di erede, nonchè quello concernente un elemento soggettivo consistente nella valutazione della volontà del chiamato.
Le maggiori difficoltà al riguardo derivano proprio dalla considerazione della natura giuridica di mero atto dell'accettazione tacita. Per lo più gli interpreti fanno riferimento ad un comportamento concludente che presuppone nel chiamato unicamente la consapevolezza della delazione ereditaria nota4. Sarebbe invece del tutto irrilevante un'indagine circa l'esistenza di una volontà del chiamato in ordine agli effetti dell'acquisizione della qualità di erede nota5; parimenti da escludersi anche la possibilità che si dia ingresso alla prova concreta del difetto di intento acquisitivo in presenza di una condotta del delato qualificabile come concludente nota6. Vi sono tuttavia pronunzie che enfatizzano la portata dell'elemento soggettivo, espressamente ancorate ad un esame dell' animus, della volontà dell'agente (Cass.Civ. Sez.II, 5688/88). Parte della dottrina parla anche di negozio di attuazione nota7, nel quale cioè la volontà risulta non già dichiarata, bensì direttamente attuata mediante condotta non consistente in una dichiarazione, configurando dunque l'accettazione tacita come atto avente natura negoziale.

Il problema di fondo è quello già prima enunziato: può il chiamato, a fronte di un comportamento cosciente e volontario al medesimo riconducibile ed oggettivamente presupponente la qualità di erede, dar conto della mancanza di una propria volontà di acquistare l'eredità? Se, come pare, occorre rispondere negativamente, non potrà che concludersi nel senso della non negozialità dell'atto. Qualora, ad esempio, Primo, che è a conoscenza della delazione ereditaria, disperde un bene ereditario, dovrà essere considerato erede pur quando dovesse affrettarsi a dichiarare che non intendeva accettare.

In giurisprudenza si è deciso che la mera presentazione della denunzia di successione non integra gli estremi dell'accettazione tacita, configurandosi come atto di mero adempimento di obblighi di natura fiscale (Cass. Civ., Sez. V, 10908/2019; Cass. Civ., Sez. I, 4843/2019; Cass. Civ. Sez.II, 2711/96). Diversamente dovrebbe concludersi quando invece a ciò fosse seguita la stipulazione di un concordato con l'Amministrazione delle Finanze in esito alla procedura conseguente all'accertamento di maggior valore (Appello di Roma, 24 febbraio 2012; Cass.Civ. Sez.II, 5463/95). Non perspicua in questo senso si pone Cass. Civ., Sez. V, 3611/2016 che parrebbe annettere alla presentazione della denunzia, unitamente alla prova del rapporto di parentela, una efficacia peculiare. La richiesta di voltura catastale degli immobili caduti in successione potrebbe valere quale tacita accettazione (Cass. Civ. Sez. III, ord. 12259/2022), ma soltanto per il coerede che vi abbia provveduto in concreto (Cass. Civ., Sez. VI-II, 1438/2020); in difetto di ratifica o di preventiva delega invece tale valenza non si produrrebbe per il successibile (Cass. Civ., Sez. VI-II, 8980/2017). Non pare invece comportare accettazione la mera ricezione della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nel procedimento civile di cui era parte il defunto (Cass. Civ., Sez. III, 17445/2019).
Ancora si è statuito nel senso che non importi accettazione l'immissione nel possesso dei beni ereditari quando sia finalizzata al compimento di atti aventi finalità conservativa (Cass. Civ. Sez. II, 178/96). Quando il chiamato si sia mantenuto nell'ambito dei poteri di amministrazione e di conservazione di cui all'art. 460 cod.civ. non si potrà dire che si sia verificata accettazione tacita (es.: richiesta di sequestro, pubblicazione del testamento olografo, compimento di concreti comportamenti di amministrazione temporanea) nota8. Così il pagamento con denaro del chiamato di una sanzione amministrativa irrogata al defunto non importa parimenti accettazione (Cass. Civ. Sez. II, 20878/2020).

E' stato invece deciso che producano le conseguenze proprie dell'accettazione tacita la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione della proprietà di beni ereditari (Cass.Civ. Sez.II, 13738/05) ovvero dell'azione di riduzione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29891 del 27 ottobre 2023), con la quale necessariamente si fa valere la qualità di legittimario leso o pretermesso (senza che si possa diversamente dedurre in forza dell'indispensabilità, quale condizione di procedibilità ai sensi del I comma dell'art.564 cod.civ., dell'accettazione beneficiata quando l'azione sia svolta nei confronti di soggetti non coeredi: Cass. Civ., Sez. II, 18068/12). Analogamente si può dire per l'esercizio di azioni non conservative già spettanti al de cuius (es.: azione di risoluzione o di rescissione di un contratto), per la condotta consistente nella resistenza in un giudizio nel quale il de cuius era stato convenuto per sentir dichiarare l'insussistenza di un proprio credito (Cass.Civ. Sez.III, 16595/05), oppure di azioni quali la divisione ereditaria che richiede, in chi la propone, l'assunzione della qualità di erede nota9. Anche la proposizione del procedimento di mediazione che deve precedere la proposizione della domanda di divisione giudiziale non può non comportare analogo esito (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 10655/2022). La condotta consistente nella riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius sulla scorta dell'allegata qualità ereditaria è stata parimenti considerata in chiave di accettazione tacita (Cass.Civ. Sez.III, 14081/05). Così ancora la rinunzia agli effetti di una pronunzia in grado di appello (pronunzia con la quale era stata dichiarata l'intervenuta decadenza dell'erede testamentario dal diritto di accettare) dedotta in una transazione a fronte del trasferimento della proprietà di immobili ereditari in favore di uno degli eredi legittimi è stata reputata tale da determinare in capo a costui l'assunzione della qualità ereditaria (Cass.Civ. Sez.V, 11213/07). Nessun dubbio neppure per l'assenso all'iscrizione di ipoteca su bene ereditario (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 5569/2021).

Viceversa condotte "dispositive" in senso lato quali la falsificazione della firma di traenza di un assegno ovvero l'impossessamento di beni già appartenenti al de cuius, non sono state reputate idonee ad integrare la figura di cui all'art.476 cod.civ., sulla scorta della finalità dell'agente, intesa precipuamente a commettere reato penale (Tribunale di Parma, 06 dicembre 2005).

La legge contempla infine agli artt. 477 e 478 cod.civ. casi tipici di accettazione tacita di eredità: tali la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, ovvero la rinunzia a tali diritti verso corrispettivo, oppure quando sia effettuata a vantaggio soltanto di alcuni chiamati nota10.

Note

nota1

Così anche Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.284.
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nota2

Grosso-Burdese, op.cit., p.275.
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nota3

Analogamente Saporito, L'accettazione di eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.207.
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nota4

Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961, p.795; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.251; Schlesinger, Successioni (parte generale), in N.mo Dig.it., p.760; Grosso-Burdese, op.cit., p.277.Si deve ritenere che un qualsiasi vizio della volontà (intesa come direzione dell'intento) non abbia valore, mentre assumeranno rilievo i vizi che attengono alla volontarietà del comportamento materiale (concludente) e alla consapevolezza della sussistenza della delazione (cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.211).
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nota5

Contra Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.112 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.77, per i quali deve sussistere una volontà concreta ed effettiva di accettare l'eredità.
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nota6

Possibilità sostenuta da Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p.243.
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nota7

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.137 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1963, p.373.
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nota8

Conforme anche la dottrina: cfr. per tutti Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.164.
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nota9

Per un completo esame giurisprudenziale si veda Prestipino, op.cit., p.213.
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nota10

Così anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1170. La legge ritiene cioè che il compimento dell'atto dispositivo abbia come presupposto l'accettazione, che evidentemente potrà dirsi intervenuta in questi casi in maniera tacita.
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Bibliografia

  • CAMPAGNA, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958., Milano, 1958
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SANTORO PASSERELLI, Struttura e funzione della prelazione convenzionale, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1981
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 479-2017/C, Parere in tema di trascrizione di accettazione tacita di eredità
  • Quesito n. 229-2009/C, Accettazione tacita di eredità. Fattispecie
  • Natura giuridica dell'accettazione tacita dell'eredità

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