Oggetto della cessione del credito



Qualunque diritto di credito può formare oggetto della pattuizione di cessione nota1, purché, ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. , il credito non abbia carattere strettamente personale, il trasferimento non sia vietato dalla legge oppure non sia stato convenzionalmente escluso dalle parti. Queste regole introducono il tema delle limitazioni alla cessione del credito, argomento che sarà oggetto di specifica disamina. Va rimarcato come debba essere distinto il diritto di credito rispetto alla eziologia dello stesso. Così occorre non confondere il diritto personalissimo (di per sè incedibile: si pensi al diritto all'integrità fisica) con il diritto di credito scaturente dalla lesione dello stesso, che abbia condotto all'affermazione di un diritto al risarcimento del danno, credito, questo, legittimamente cedibile (Cass. Civ., Sez. III, 22601/13).

Ai sensi dell'art. 1263 cod. civ. il credito ceduto viene trasferito al cessionario con tutti i suoi accessori, interessi e frutti, garanzie reali e personali. La norma manifesta come, una volta ceduto il credito, anche ogni protezione, garanzia, situazione giuridica ad esso collegata debba essere ritenuta come oggetto della cessione. Si pensi al fenomeno della surrogazione nella garanzia che assiste il credito, con speciale riferimento all'ipoteca che lo presidiasse.
Ciò non toglie che il credito oggetto di cessione possa scaturire da un congegno giuridico più vasto, come accade tutte le volte in cui esso, prima della cessione, discendesse da un contratto. Ecco perchè potrebbe essere utilmente distinguersi tra cessione del credito e cessione del contratto. Il fatto che il credito si trasferisca con tutti gli accessori e le garanzie non significa così che vi siano, anche in esito alla cessione, situazioni soggettive che discendono dal contratto e che ben possono dirsi ancora essere in capo al cedente. Si pensi al diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (Cass. Civ., Sez. III, 3579/13 ).

Relativamente alla qualità del credito, occorre ricordare la particolare importanza del riferimento ai crediti futuri, i quali sono ritenuti possibile oggetto di cessione nota2 ai sensi dell'art. 1348 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 26664/07 ; Cass. Civ., Sez.III, 9761/05 ; Cass. Civ. Sez. I, 2798/78 ), anche se gli effetti del negozio sembra possano dispiegarsi solamente dal momento della venuta ad esistenza del credito, concludendosi in questo caso nel senso della natura meramente obbligatoria degli effetti della cessione nota3 (Cass. Civ. Sez. I, 3099/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 6422/03).
Giova a tal proposito osservare che il credito futuro potrebbe costituire oggetto di cessione non soltanto come res sperata, bensì anche come spes , vale a dire nell'ambito di un congegno negoziale connotato da aleatorietà nota4.

Notevole importanza ha assunto una particolare tipologia di cessione avente ad oggetto crediti futuri, attuata per il tramite del c.d. factoring (Cass. Civ. Sez. I, 8497/94 ), al quale si riferisce la convenzione di Ottawa del 1988 ratificata dall'Italia in forza della l. 260/93 .

La praticabilità della cessione di crediti futuri ha conosciuto un ulteriore riconoscimento normativo per effetto della emanazione del capo II, articoli 6-20, della legge 27 gennaio 2012 n. 3. Il presupposto è costituito dalla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura che consiste nella conclusione di un accordo tra debitore e creditori che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali. La finalità è di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle comuni procedure concorsuali. In tale ambito chi possiede i requisiti soggettivi di cui all’art. 7, l. 3/2012 può domandare al tribunale del luogo di residenza o della propria sede di stipulare con i propri creditori un accordo che, ai sensi dell’art. 8 l. 3/2012, ha come contenuto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche attraverso la cessione di redditi futuri. Come appare evidente, tali redditi (ovviamente riferiti a lavoratori dipendenti) configurano un diritto di credito che, nella fattispecie, il lavoratore subordinato vanta nei confronti del proprio datore di lavoro.

Note

nota1

Si ritiene che oggetto di cessione possano essere non solo i diritti di credito, ma anche i diritti potestativi e quelli personali di godimento: Perlingieri, voce Cessione dei crediti (dir.civ.), in Enc. giur. Treccani, vol. VI, 1988, p. 2.
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nota2

Il credito può essere futuro solo se attualmente determinato o determinabile: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 586; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 787.
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nota3

Conformi Perlingieri, Cessione del credito ed eccezione d'inesigibilità, in Riv.dir.civ., vol. II, 1967, pp. 502 e ss.; Santoro, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, pp. 546 e ss.
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nota4

In tal senso Zaccaria, Della cessione dei crediti, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1201.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • PERLINGIERI, Cessione dei crediti, Enc. giur. Treccani, VI, 1988
  • PERLINGIERI, Cessione del credito ed eccezione d'inesigibilità , Riv.dir.civ., II, 1967
  • SANTORO, Dei contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, IV, 1999
  • ZACCARIA, Della cessione dei crediti, Padova, Comm.breve al cod.civ., 1994

Prassi collegate

  • Quesito Tributario n. 230-2015/T, Cessione del credito da mutuo fondiario da parte della banca ad una società non esercente il credito

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