Prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto di spedizione e di trasporto



I diritti nascenti dal contratto di spedizione e di trasporto si prescrivono in un anno (art. 2951 cod.civ.). Soltanto nel caso in cui il trasporto abbia quale destinazione o partenza una località extraeuropea, il termine è pari a diciotto mesi nota1 .

Il dies a quo di decorrenza coincide con quello dell'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuto o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione (Cass. Civ. Sez. III, 1466/78 ).

Mentre parte della dottrina nota2  ritiene che siano esclusi dalla prescrizione breve i diritti connessi alle operazioni accessorie o ai servizi complementari rispetto al contratto di spedizione o di trasporto, la giurisprudenza è di contrario avviso, riconducendo il compimento di tali operazioni accessorie nell'unica causa dei contratti in esame (Cass. Civ. Sez. I, 3168/81 ).

L'art. 2  del decreto legge 29 marzo 1993 n. 82 (convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 ) ha tuttavia disposto l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo terzo apri  della legge 6 giugno 1974 n. 298. Risulta così necessario distinguere tra contratti conclusi prima e contratti conclusi dopo l'entrata in vigore di tale disposizione.

Essendo stata reputata la normativa in esame di stretta interpretazione, si è ritenuto che per i primi si debba continuare nell'applicazione del termine prescrizionale breve di cui all'art. 2951 cod.civ., i secondi sarebbero invece soggetti al ben più lungo termine quinquennale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2426/95 ). Ciò indipendentemente dal fatto che anche ai contratti conclusi anteriormente alla citata legge del 1993 sia stato ritenuto applicabile il sistema tariffario a forcella, in forza dell'operatività del meccanismo di cui agli artt. 1419 , 1339 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 42/97 ).

Note

nota1

Tra gli interpreti (Azzariti-Scarpello, Della prescrizione, in  Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, IV, 1964, p.313, Ferrucci, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., Torino, 1964, p.479 e Ruperto, Prescrizione e decadenza, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino,1985, p.513) è importante la precisazione in base alla quale, perché possa applicarsi il termine breve di cui all'articolo in commento, deve trattarsi di diritti nascenti direttamente ed immediatamente dai contratti di trasporto o di spedizione. Ne rimarrebbero esclusi quei diritti che non si fondano propriamente sui contratti in parola,  presupponendolo soltanto. Si pensi al diritto del mittente di ripetere dal vettore il corrispettivo eccedente la misura dovuta.
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nota2

Belmonte, Su un preteso mandato accessorio ad un contratto di trasporto, in Dir. e giur., 1952, p.409.
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Bibliografia

  • AZZARITI-SCARPELLO, Della prescrizione e della decadenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, IV, 1964
  • BELMONTE, Su un preteso mandato accessorio ad un contratto di trasporto, Dir.e giur., 1952
  • FERRUCCI, Della prescrizione e della decadenza, Torino, Comm.cod.civ., 1980
  • RUPERTO, Prescrizione e decadenza, Torino, Giur.sist.civ. dir. da Bigiavi, 1985

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