Successione testamentaria



La successione testamentaria è definibile come la devoluzione a causa di morte dei rapporti già facenti capo al de cuius in funzione di un negozio testamentario qualificato da un contenuto dispositivo (istituzione d'erede, legato, modo) nota1.

Come è noto tale devoluzione può avvenire in base alla legge (successione legittima) che indica i criteri in base ai quali individuare i soggetti destinatari della delazione, oppure in forza di un atto di ultima volontà del disponente. Mentre si può dire che la successione legittima è disposta, almeno secondo la prevalente opinione, nell'interesse superiore della famiglia, la possibilità che il fenomeno successorio venga regolato dalla volontà del testatore appare essere ispirata principalmente all'interesse individuale di quest'ultimo. Si tratta, come appare evidente, di un interesse che può non essere semplicemente economico e patrimoniale, ma anche di ordine morale e spirituale che si riannoda alla considerazione dell'erede come prosecutore della figura del defunto.

Il fondamento ultimo della testamentifazione attiva può quindi rinvenirsi nel potere riconosciuto dalla legge all'autonomia privata che viene ad assumere una portata peculiare nella materia in esame. Peraltro la latitudine di questi poteri non è senza limiti: se il disponente può decidere chi gli succederà (sia pure fatti salvi i diritti dei legittimari), egli tuttavia non può liberamente conformare i poteri del chiamato, le modalità di acquisto (o dell'eventuale rinunzia), la rappresentazione, la trasmissione, etc. nota2.

Nell'esame che segue metteremo a fuoco il contenuto del negozio testamentario (il quale può contenere disposizioni patrimoniali e non patrimoniali), la testamentifazione attiva e passiva (vale a dire la capacità di fare testamento e quella di ricevere allo stesso titolo), quelli che possono essere considerati elementi essenziali ed elementi accidentali dell'atto di ultima volontà. Non irrilevante si paleserà l'analisi della normativa applicabile, con speciale riferimento ai canoni ermeneutici. Infine dovrà porsi attenzione al fenomeno della fiducia testamentaria ed agli incerti confini rispetto al fenomeno della simulazione.

Note

nota1

La precisazione si impone in riferimento alla caratteristica di mero veicolo del testamento: se si riflette sul fatto che esso può contenere unicamente disposizioni non patrimoniali, è chiaro come non si dia necessaria ed indefettibile coincidenza tra esistenza di un valido ed efficace testamento e successione testamentaria. La locuzione "successione" infatti designa il subingresso di un soggetto ad un altro in riferimento a situazioni giuridiche soggettive attive o passive che implicano la sussistenza di una disposizione tipicamente dispositiva.
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nota2

V'è chi afferma (Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p.74) che la delazione è sempre, sostanzialmente, un fenomeno legale, sul quale la volontà privata può influire soltanto imprimendovi una direzione e stabilendo la quota in cui si è chiamati. I maggiori poteri dell'autonomia privata si manifestano in tema di legati dove, come si vedrà, accanto ai legati tipici, previsti e regolati dalla legge, può esistere una serie, virtualmente infinita, di legati atipici.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980

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