Il registro delle persone giuridiche




Associazioni riconosciute e fondazioni erano assoggettate all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni circoscrizione di Tribunale di capoluogo di Provincia (cfr. l'abrogato art. 33 cod.civ.).

Con D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private in attuazione delle prescrizioni della Legge 15 marzo 1997, n.59 ), è stata eliminata detta formalità, sostituita dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o (per gli enti che svolgono attività nelle materie di competenza regionale e nell'ambito della regione) nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Regione.

Tale forma di pubblicità investe anche le successive modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè le limitazioni introdotte ai poteri rappresentativi (art.19 cod.civ.).

A questo sistema si affianca, per effetto dell’entrata in vigore della riforma del c.d. “terzo settore” di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un nuovo sistema pubblicitario. Si tratta del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNT). Il titolo VI della normativa sopra richiamata prevede agli artt. 45 e ss. una compiuta disciplina di esso. A tal fine, il registro è istituito presso il Minstero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua la struttura competente alla tenuta dello stesso presso ciascuna Regione (o Provincia autonoma). Il registro (al quale, si badi bene, devono essere iscritti anche quegli Ets che non possiedano personalità giuridica) è pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati con modalità telematica. L’art. 45 dispone un’articolazione strutturale del Registro in base ad altrettante sezioni dedicate a ciascuna tipologia di ente (Odv, Aps, enti filantropici, imprese sociali, reti associative. Società di mutuo soccorso. Altri enti del Terzo settore). L’art. 53 sancisce l’efficacia dichiarativa, simile a quella prevista dall’art. 2193 in tema di registro delle imprese, della pubblicità in esame. Ai sensi della detta norma infatti “gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.” Specialmente delicato è il tema del rapporto che si pone tra la pubblicità già esistente presso il registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e quello di cui al RUNT. A tal riguardo da un lato il procedimento di c.d. “trasmigrazione” di cui all’art. 54 del D. Lgs 2017 n.117 sembrerebbe riservato ai soli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, dall’altro , stante l’attuale mancata istituzione del RUNT, associazioni riconosciute e fondazioni che aspirino ad essere qualificate come Ets dovranno ricorrere alla tecnica della c.d. “doppia conformità”. Esse dovranno pertanto adottare uno statuto che da un lato consenta loro sia di mantenere l’attuale iscrizione nei registri di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sia di risultare conformi alle prescrizioni di cui al D. Lgs 2017 n.117. Oltre che nel RUNT, gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, tale iscrizione soddisfa il parallelo requisito dell'iscrizione nel predetto RUNT.

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