Nozione e caratteri del contratto di agenzia



Per mezzo del contratto di agenzia "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata" (art. 1742 cod.civ. ) nota1.

Il soggetto che si impegna ad esplicare l'attività di promozione di cui sopra viene appellato agente, quello per conto del quale l'attività viene svolta (ordinariamente un imprenditore) viene definito preponente nota2.

La commercializzazione di quanto prodotto dall'industria e l'erogazione di servizi articolati e sofisticati richiedono un'efficiente rete distributiva. Il contratto di agenzia è idoneo a soddisfare queste esigenze, consentendo di interporre, tra i soggetti dell'economia, chi è specializzato nell'attività ausiliaria funzionale alla conclusione di accordi di vendita.

Il contratto di agenzia può essere considerato come un contratto a prestazioni corrispettive nota3, di durata (in ciò distinguendosi dal mandato, il quale per lo più ha per oggetto il compimento di un affare determinato, senza che si configuri quella stabilità che invece contraddistingue l'agenzia) nota4 .

In esito alla modificazione dell'art.1742   cod.civ. introdotta per effetto del d.lgs. 10 settembre 1991 n.303 l'agenzia, la cui stipulazione non richiedeva speciali forme, deve essere qualificata come contratto a forma vincolata ad probationem.

 

Note

nota1

La figura del contratto di agenzia non era contemplata nel previgente codice civile del 1865, essendo stata introdotta solamente nel codice civile del 1942, sulla scorta della normativa afferente al mandato (cfr. l'art.1752 cod.civ. , ai sensi del quale l'agente può essere dotato del potere di concludere direttamente gli affari in nome e per conto del preponente).
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nota2

In relazione al particolare rapporto che si instaura tra preponente ed agente si ritiene (Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1981, p.147) che il contratto di agenzia sia caratterizzato dall'intuitus personae. Questo carattere risulta dal carattere fiduciario del rapporto, carattere che rinviene conferma nell'ultimo comma dell'art.1751 cod.civ. . La citata norma quale stabilisce infatti, sia pure implicitamente, che la morte dell'agente costituisce causa di scioglimento del contratto (in tal senso Formiggini, voce Agenzia, in N.sso Dig.it., vol.I, Torino, 1957, p.405; Giordano, Jannello, Santoro, Il contratto di agenzia e la mediazione, Torino, 1974, p.300).
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nota3

Le reciproche prestazioni risultano espressamente dal tenore dell'art.1742 cod.civ. , ove è previsto da un lato che l'agente debba prestare la sua opera di promozione, dall'altro che il preponente debba corrispondergli la retribuzione pattuita. Quest'ultima si ritiene costituisca elemento essenziale del contratto. Nel caso in cui l'agente si obbligasse a titolo gratuito, non saremmo di fronte ad un contratto di agenzia, bensì piuttosto ad un contratto atipico (Formiggini, Il contratto di agenzia, Torino, 1958, p.91).
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nota4

Si tratta di un contratto ad esecuzione differita, giacché entrambe le  prestazioni sono, per loro natura, necessariamente successive alla stipulazione del contratto (cfr. De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.182).
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Bibliografia

  • BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • FORMIGGINI, Agenzia, Torino, N.sso Dig. It., I, 1957
  • FORMIGGINI, Il contratto di agenzia, Torino, 1958
  • GIORDANO JANNELLO SANTORO, Il contratto di agenzia e la mediazione, Torino, 1974

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