Possesso di buona fede di titoli di credito



Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito , in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione (art. 1994 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. III, 98/78 ; Cass. Civ. Sez. I, 2011/80 ). Il principio costituisce esplicitazione dell' autonomia che vale a contraddistinguere i titoli di credito nota1.

In giurisprudenza si rinvengono pronunce in base alle quali si afferma che la buona fede, che sarebbe connotata dagli stessi principi dettati in tema di possesso dall'art. 1147 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 7202/95 ), si presume (Cass. Civ. Sez. II, 4328/97 ). Di conseguenza se il possessore di assegno bancario prova di avere acquistato il medesimo in base ad una serie continua di girate è considerato portatore legittimo del titolo nota2 .

Che cosa dire relativamente alla situazione di mero possesso di un assegno bancario rispetto al quale sia intervenuto l'ammortamento? Al riguardo il semplice possessore che non rivesta la qualità di giratario nè di prenditore non si potrebbe giovare neppure dell'efficacia del titolo prevista quale mera promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 cod.civ., essendo per l'effetto gravato dell'onere probatorio di dar conto del fondamento della propria pretesa creditoria (Cass. Civ. Sez.I, 948/05).

Il principio in considerazione non vale in materia di assegni caratterizzati dall'apposizione di clausola di non trasferibilità (cfr. l'art. 43 del R.D. 1736/1933). Qualora la banca provvedesse pertanto ad effettuare il pagamento a qualsiasi soggetto diverso da colui al cui ordine l'assegno dotato di detta clausole fosse stato emanato, dovrebbe essere reputata responsabile alla stregua della riferita norma (Cass. Civ., Sez. III, 22816/10).

Note

nota1

L'acquisto del titolo di credito può, infatti, determinarsi sia se il dante causa aveva il potere di disporre del titolo, nel qual caso l'acquisto avviene in virtù del negozio di trasferimento, sia se egli era invece privo di tale potere, nel qual caso l'acquisto sarà a titolo originario, laddove sussistano i requisiti per individuare un acquisto a non domino (Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p.304).
top1

nota2

Così anche parte della dottrina: Asquini, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito ed in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966, p.62 e Di Amato, I titoli di credito, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol. XIII, Torino, 1985, p.466. Ritiene invece inapplicabile ai titoli di credito la presunzione stabilita dall'art.1147 cod.civ. Bottiglieri, Agire intenzionalmente a danno e malafede nell'acquisto dei titoli di credito, in I titoli di credito, a cura di Pellizzi, Milano, 1980, p.147.
top2

Bibliografia

  • ASQUINI, Corso di diritto commerciale. Titoli di credito e in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966
  • BOTTIGLIERI, Agire intenzionalente a danno e malafede nell'acquisto dei titoli di credito, Milano, I titoli di credito a cura di Pellizzi, 1980
  • DI AMATO, I titoli di credito, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XIII, 1985
  • PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Possesso di buona fede di titoli di credito"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti