Legge del 1985 numero 765 art. 14


SECONDA PARTE - Formazione del contratto
1.Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle.
2.Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.

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