Legge del 1985 numero 765 art. 27


Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione è effettuata da una parte contraente, in conformità alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

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