Legge del 1985 numero 765 art. 94


1.Due o più Stati contraenti i quali, in materie regolate dalla presente Convenzione applicano norme giuridiche identiche o affini possono, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.
2.Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche o affini a quelle di uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applicherà ai contratti di vendita o, alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati.
3.Qualora uno Stato, nei cui confronti una dichiarazione è stata fatta in virtù del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato contraente, la dichiarazione menzionata avrà, a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.

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