Legge del 1985 numero 765 art. 99


1.La presente Convenzione entrerà in vigore, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ivi compreso ogni strumento contenente una dichiarazione resa in virtù dell'art. 92.
2.Qualora uno Stato ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entrerà in vigore nei confronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3.Ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che è parte della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione) o alla Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta a L'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncerà nello stesso tempo o, secondo il caso, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione de L'Aja sulla formazione, o queste due Convenzioni, rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
4.Qualsiasi Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà, o approverà la presente Convenzione, o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato in virtù dell'art. 92 che non sarà vincolato dalla seconda parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
5.Ciascuno Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato, in virtù dell'art. 92, che non è vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione inviando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate riguardo alla presente Convenzione da Stati parti alla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione oalla Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita, entreranno in vigore solo alla data in cui le denunce eventualmente richieste da parte dei suddetti Stati riguardo a queste due Convenzioni saranno entrate in vigore. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle Convenzioni del 1964, per garantire il coordinamento necessario al
riguardo.

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