Legge del 1985 numero 765 art. 48


1.Fatto salvo l'art. 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente nè inconvenienti irragionevoli, nè incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.
2.Se il venditore chiede all'acquirente di comunicargli se accetta l'adempimento e se l'acquirente non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi entro il termine da lui indicato nella domanda. L'acquirente non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un mezzo incompatibile con l'adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi.
3.Quando il venditore notifica all'acquirente la sua intenzione di adempiere i suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda all'acquirente di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo.
4.Una domanda o notifica effettuata dal venditore in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo ha effetto solo se è ricevuta dall'acquirente.

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