Legge del 1985 numero 765 art. 81


SEZIONE V
Effetti della rescissione del contratto

1.La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione.
2.La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente.

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