Legge del 1985 numero 765 art. 19


1.Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta.
2.Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione.
3.Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta.

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