Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 131 art. 27


ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA, APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o l'omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
[6. Gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione.]
(Comma abrogato dall'art. 10, comma 1 lett. d), L. 23 dicembre 1999, n. 488)

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