Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 34


ATTRIBUZIONI AGGIUNTIVE
1. Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti