Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 4


COMPETENZE DELLO STATO
1. Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
(L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59 ha così modificato il comma 1 dell'art. 4)
[2. Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente]
[L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59 ha abrogato il comma 2 dell'art. 4]

[3. Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975]
[Comma abrogato dall'art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131]

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