Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 61


CAPO IV Acque minerali e termali (ACQUE MINERALI E TERMALI)
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

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