Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 23


Il personale dell'amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte violazioni alla legge o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, quando sia possibile, devono contestare immediatamente la violazione.
Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione ammistrativa in caso di mancato adempimento.

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