Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 23


SPECIFICAZIONE
1. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 23"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti