Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 3


I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata (Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'articolo 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione (Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'articolo 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti