Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 78


Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all'archivio le disposizioni dell'art. 53 della legge, in quanto siano applicabili.
Le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi agli originali; e portare altresì l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata, per gli atti già registrati.
Il notaro che durante il mese non ebbe a ricevere alcun atto, deve trasmettere all'archivio il relativo certificato negativo, tanto per gli atti tra vivi, quanto per gli atti di ultima volontà.
Qualora il notaro non presenti le copie degli annotamenti per due mesi successivi, o le presenti incomplete o informi, ovvero scritte in modo non leggibile, il conservatore può senz'altro eseguire un'ispezione straordinaria nell'ufficio del notaro, allo scopo di liquidare le tasse dovute all'archivio sugli atti e sui repertori originali.
Ove però si tratti di notaro non residente nel Comune sede dell'archivio notarile, l'ispezione è eseguita dal pretore del mandamento, e previa l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia se il notaro non abbia il suo ufficio nel capoluogo del mandamento.
Le spese eventuali dell'ispezione sono a carico del notaro.
Con le copie anzidette il notaro deve fornire all'archivio tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero di grazia e giustizia credesse di dover raccogliere ai fini della statistica del notariato.

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