Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 39


Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti, sulla istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, 2° capoverso, della legge, dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaio di quanto è prescritto dagli artt. 18 al 24 della legge stessa e dagli artt.32 e seguenti del presente regolamento.
Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al Consiglio notarile per la pubblicazione dell'avviso di ammissione all'esercizio del notariato, nella misura fissata dall'art. 32 della tariffa annessa alla legge.
Uguale procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile dello stesso distretto.
Avvenuta la iscrizione nel ruolo, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al conservatore dell'archivio distrettuale.
Nel caso di riunione di due o più distretti, giusta il disposto dell'art. 3 della legge, la iscrizione dei notari nell'unico ruolo del nuovo distretto è fatta d'ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i Consigli disciolti.

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