Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 34


[Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica, presenta al Parlamento:
1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;
2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.
Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una apposita sezione, conterrà una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di cassa del tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno.
Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi saranno presentate dai Ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma precedente] (Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 20 luglio 1977, n. 407, e poi abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468)

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