Finzione di avveramento della condizione



L'art. 1359 cod.civ. prevede la cosiddetta finzione di avveramento della condizione. Essa si produce quando l'evento condizionale sia mancato per causa della parte che aveva interesse contrario all'avveramento.
Naturalmente questa imputabilità non è riferibile che alla condizione casuale o mista (e a quest'ultima, poi, per la sola parte affidata al caso: Cass. Civ., Sez. II, 24325/11); non alla condizione potestativa perché, di natura propria, il mancamento di questa non può essere dovuto che alla contraria volontà del soggetto, libero di fare o non fare quant'è posto in condizione (condicio non est in obbligatione)nota1. In effetti talvolta gli aspetti fattuali possono risultare complessi. Come qualificare la condotta di una parte che rifiuti di sottoscrivere una variante urbanistica che avrebbe potuto condurre alla verificazione della condizione (consistente nel rilascio di un'autorizzazione edilizia: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1887/2018) apposta ad un contratto? Secondo Cass. Civ. Sez. III, ord. 18464/2020 come condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale.

Secondo l'opinione prevalentenota2 la norma riguarda la sola condicio facti, non potendo trovare applicazione nel caso di condicio juris (come ad es. per l'art. 17 cod.civ., norma non più vigente): si deve cioè trattare di un evento in relazione al quale la condotta umana abbia concrete possibilità di governo ed indirizzo. Ci si è posti il problema relativo all'indispensabilità o meno, ai fini della sanzione di cui alla norma in esame, di un comportamento positivo. Sarebbe rilevante la mera omissione? Al riguardo può esser data una risposta affermativa, a patto che la condotta omissiva tenuta dalla parte costituisca violazione di un preciso obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge (Cass. Civ., Sez.II, 8801/03 ) . 

Dal punto di vista logico il comportamento dell'uomo potrebbe incidere non solo nel senso di impedire la verificazione di un evento che fa scattare l'operatività della clausola condizionale, ma, inversamente, nel senso di determinare la produzione di un evento che faccia divenire operativa la condizione avente effetti sfavorevoli all'altra parte. Può in questo caso parlarsi di finzione di non avveramento?

E' stato deciso che la finzione di avveramento riguardi soltanto il mancato avveramento imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento. Essa non sarebbe suscettibile di estensione all'ipotesi opposta, cioè quale finzione di non avveramento sanzionante l'avveramento dell'evento riconducibile alla condotta della parte che vi avesse interesse (Cass. Civ., 13519/91 )nota3.

La decisione pare invero bizzarra: se puó dirsi avverato l'evento nel caso in cui la parte che aveva l'interesse alla non verificazione l'abbia impedita volontariamente, non si vede perché non possa stabilirsi inversamente (seppure per il tramite di una finzione), che l'evento sia mancato qualora il suo avveramento sia dipeso da causa riconducibile alla parte che aveva interesse contrario al non avveramento. L'eccezionalitá della norma non sembrerebbe riferibile a questa ipotesinota4. E' ovvio che tutto ciò presupponga comunque un obbligo giuridico della parte ad astenersi dal porre in essere una condotta pregiudizievole all'aspettativa dell'altra partenota5 .

Note

nota1

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.557.
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nota2

Rescigno, voce Condizione, in Enc.dir., vol.VIII, 1961, p.775 e Bruscuglia; Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano, 1975, p.134.
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nota3

Di questo parere anche parte della dottrina: in particolare Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, t.2, Torino, 1980, p.251.
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nota4

Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1966, p.809 e Bruscuglia, cit., p.110.
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nota5

La finzione di avveramento opera cioè ogni qualvolta la condotta omissiva del contraente si configuri come una violazione di un dovere di agire imposto dal contratto, anche se controverso è se tale dovere debba specificamente risultare da apposita clausola contrattuale oppure possa anche presumersi (in quest'ultimo senso Nanni, La buona fede contrattuale, Padova, 1988, p.379 e Costanza, Condizione nel contratto, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.121).
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Bibliografia

  • BRUSCUGLIA, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano, 1975
  • COSTANZA, Condizione nel contratto, Bologna - Roma, Com.cod.civ.a cura di Scialoja e Branca, 1997
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NANNI, La buona fede contrattuale, Padova, 1988
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir., VIII, 1961
  • TRIMARCHI, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1966

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