Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 58


I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti ai sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito.
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55.
L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.
Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente.
Il Ministro delle finanze può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.

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