Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 77


Capo VI - Rendimento di conti dell'Amministrazione dello Stato


[Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione.
Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il Ministro per le finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto] (Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783. Gli artt. da 77 a 79 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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