Legge del 1962 numero 1338 art. 16


Le disposizioni degli artt. 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla L. 4 luglio 1959, n. 463.

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