Decreto Legge del 2011 numero 70 art. 4


COSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
[1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve";
c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti "temerarie";
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice";
b) all’ articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci" e dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1.2) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; dopo le parole: "degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell’anno"; le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione"; le parole: "resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;";
1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";
(Numero soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" è inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.";
1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.";
(Numero soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell’anno antecedente";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: ",limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
c) all’ articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’ articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari";
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
c-bis) all’ articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’ articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
d) all’ articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle";
e) all’ articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’ articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
e-bis) all’ articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
e-ter) all’ articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l’affidamento di lavori,";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
f) all’ articolo 56, comma 1, lettera a), l’ultimo periodo è soppresso;
g) all’ articolo 57, comma 2, lettera a), l’ultimo periodo è soppresso;
g-bis) all’ articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
h) all’ articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.";
i) all’ articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità.".
i-bis) all’ articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
i-ter) all’ articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
l) all’ articolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) il comma 7-bis è abrogato;
m) all’ articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e cinquecentomila";
m-bis) all’ articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
n) all’ articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti";
o) all’ articolo 133, i commi 4 e 5 , sono sostituiti dai seguenti:
"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
p) all’ articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell’esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";
q) all’ articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
r) all’ articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole "dell’avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della lista";
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.";
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";
4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’ articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
s) all’ articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità";
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell’ articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
t) all’ articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall’articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall’articolo 165, comma 4.";
(Numero premesso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";
2) al comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
u) all’ articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";
(Numero premesso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all’articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 165";
(Numero premesso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato" sono soppresse;
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
v) all’ articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l’utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti";
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
z) all’ articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all’ articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
bb) all’ articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
cc) all’ articolo 189:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché";
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
dd) all’ articolo 204, comma 1, le parole "cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l’articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
ee) all’ articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;" sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell’invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;";
ff) all’ articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono inserite le seguenti: "dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "dell’articolo 30";
gg) all’ articolo 240:
01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale";
(Numero premesso dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";
3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "della commissione" la parola "è" è sostituita dalle seguenti: "può essere";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
hh) all’ articolo 240-bis:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
ii) nella parte IV, dopo l’ articolo 246 è aggiunto il seguente:
"Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
ll) all’ articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";
1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28.";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).";
mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’ articolo 164,
1) all’ articolo 16, comma 4, lettera d) le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all’8 per cento";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) all’ articolo 28, comma 2, lettera a), dopo le parole "per lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3) all’ articolo 29, comma 1, lettera a), dopo le parole: "di lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
nn) all’allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";
2) prima delle parole: "Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori" è inserita la seguente tabella:
"Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
ImpresaCodice fiscaleCategoriaImporto in cifreImporto in lettere
.....

".
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all’applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all’ articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.
(Comma inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all’ articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’ articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 44, comma 4, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.
(Comma inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 44, comma 4, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’ articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
13. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonché per l’attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’ articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d’ufficio, anche per via tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’ articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
14. Fatta salva la disciplina di cui all’ articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
[14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
(Comma inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;";
a-bis) all’ articolo 16, il comma 2 è abrogato;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
a-ter) all’ articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
a-quater) all’ articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
a-quinquies) all’ articolo 92, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
b) all’ articolo 66, comma 1, dopo le parole "agli articoli 34" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,";
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
b-bis) all’ articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo," sono soppresse;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
c) all’ articolo 357:
1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse;
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento";
(Numero inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "recentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5";
(Numero così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque";
6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma 17", sono inserite le seguenti: "e all’articolo 107, comma 2"; le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In relazione all’articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.";
(Numero così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
9) al comma 25, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinque";
d) all’ articolo 358, comma 1, dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto disposto dall’articolo 357".
d-bis) all’allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali".
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";
b) all’ articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.";
c) all’ articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:
"a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.";
d) all’ articolo 59, comma 1, dopo le parole "la proprietà o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,";
d-bis) all’ articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: ", comunque," è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta";
(Lettera inserita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)
e) all’ articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";
4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";
5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità";
6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;
7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134";
8) il comma 15 è abrogato.
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[17. All’ articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell’accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all’ articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lettera b), può essere presentata, ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[19-bis. All’ articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo è ripartito," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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