Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 33


SEZIONE II Banche di credito cooperativo (NORME GENERALI)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
(Comma sostituito dall’ art. 43, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro.
(Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 33"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti