Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 9


VALORE NOZIONALE

1. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende:
1) per i contratti futures su indici, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base ai quali è quotato il contratto per il valore assegnato al punto indice;
2) per i contratti futures su azioni, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard;
3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice;
4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard;
5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto per la sottoscrizione del contratto;
6) per i contratti a termine (forward), qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unità dell'indice cui si riferisce il contratto; qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni moltiplicato per il prezzo a termine;
7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in base al quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione;
8) per i contratti finanziari differenziali, il valore dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i profitti o le perdite del contratto;
9) per i warrants, il numero di warrants acquistati, sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;
10) per i covered warrants, il numero di covered warrants acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;
11) per i certificates, il numero di certificates acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;
12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo;
13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titolo in esame.
2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di riferimento variabile, deve essere considerato il valore di riferimento alla data in cui l'operazione è conclusa.
3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale delle medesime azioni, strumenti e titoli.
4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'art. 7 denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi regolamento in Euro; negli altri casi, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) relativo al giorno della conclusione dell'operazione.
5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni di euro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti