Decreto Ministeriale del 2008 numero 1 art. 3


CONTROLLI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

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