Cass. civile, sez. II del 2011 numero 15291 (12/07/2011)




Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ex art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c..

Riguardo ai danni che la singola porzione di proprietà esclusiva nell’ambito del condominio subisce per vizi delle parti comuni imputabili all’originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al relativo proprietario la possibilità di esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio in base all’art. 2051c.c., risultando i danni ricollegabili all’inosservanza dell’obbligo di provvedere quale custode a eliminare le caratteristiche lesive della cosa che grava su esso condominio; deve essere contestualmente escluso che detta azione possa essere proposta ex art. 1669 c.c., dato che il condominio non subentra nella responsabilità posta a carico del costruttore-venditore in quanto successore di quest’ultimo a titolo particolare.

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