Corte cost. del 1979 numero 88 (26/07/1979)


Il bene della salute é direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32), non solo come interesse fondamentale della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, pienamente operante nei rapporti fra privati e risarcibile indipendentemente da qualsiasi riflesso sull'attitudine del danneggiato a produrre reddito.

È infondata - in riferimento agli art. 3, 24 e 32 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., nel senso che non comprende la risarcibilità del danno alla salute, considerato autonomamente rispetto al danno economico e al danno morale puro, dal momento che la tutela del diritto alla salute, riconosciuto direttamente dalla Costituzione non solo quale interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, rientra nell'ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., per cui al soggetto viene accordato il risarcimento di tutte le conseguenze non patrimoniali derivanti dall'illecito penale, comprese quelle corrispondenti alla menomazione della integrità fisica in sè considerata.
Poiché la lesione al diritto alla salute, che è tutelato direttamente dalla Costituzione non solo quale interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale e assoluto dell'individuo, comporta l'obbligo della riparazione anche delle conseguenze a contenuto essenzialmente non patrimoniale corrispondenti alla menomazione dell'integrità fisica in sè considerata, e poiché, nel caso che questa sia derivata da illecito penale, esse rientrano nell'ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. è, in tale ipotesi, infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2043 c.c. sollevata sull'assunto che esso non comprenderebbe la risarcibilità del danno alla salute, autonomamente considerato rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo e al danno morale puro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte cost. del 1979 numero 88 (26/07/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti