Interpretazione soggettiva



Si parla di regole di interpretazione soggettiva a proposito degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 cod.civ..

La prima regola del procedimento ermeneutico è, anche dal punto di vista logico, quella di cui all'art. 1362 cod.civ.. A mente di detta norma, al di là delle parole, le quali pure costituiscono il primo elemento di valutazione nota1, occorre che l'interprete individui la comune intenzione dei contraenti nota2.

Occorre altresì considerare, sempre allo scopo di individuare l'intento comune, la condotta delle parti sia cronologicamente anteriore nota3 sia successivanota4 alla conclusione del contratto.

Fra le altre circostanze utili a fini ermeneutici, alcune devono essere obbligatoriamente considerate in forza dei principi previsti dal codice civile. Si tratta dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1363, 1364, 1365 cod.civ..

Le clausole negoziali si devono chiarire reciprocamente l'una per il tramite delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulti dal complesso dell'atto (art. 1363 cod.civ.) nota5.

Ai sensi dell'art. 1364 cod.civ., per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto (e, più in generale, nel negozio), questo non comprende che gli oggetti sui quali fu proposito di negoziarenota6 ; infine quando in un contratto (o in un negozio) si è espresso un caso pratico per spiegare un fatto, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, possa estendersi lo stesso fatto (art. 1365 cod.civ.).

Note

nota1

A questo riguardo trova applicazione il brocardo " in claris non fit interpretatio ": quando il significato dell'atto stipulato dalle parti è chiaro e inequivocabile, non è necessario procedere ad ulteriori indagini conoscitive. Questo principio tuttavia non trova accoglimento in dottrina essendosi sostenuto che "l'interpretazione è un procedimento giuridicamente vincolato, dal quale non è consentito prescindere"(Grassetti, L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1983, p. 19). Si precisa inoltre che l'operazione interpretativa è sempre necessaria, anche quando apparirebbe superfluo ogni ulteriore accertamento, giacchè anche le espressioni di linguaggio più consuete possono assumere rilievi diversi in dipendenza del contesto specifico in cui sono inserite, tenuto conto anche del comportamento delle parti (Codini, Priorità dell'elemento letterale del contratto come criterio ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina, in Giust.civ., I, 1994, p. 1384; Costanzo, Il principio in claris non fit interpretatio nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto, in Giust.civ., II, 1997, p 157 e ss.).
top1

nota2

Circa il significato di "comune intenzione delle parti" vi è contrasto in dottrina: alcuni la identificano nella volontà reale delle parti (Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 223); altri nello scopo pratico che le parti si sono proposte di perseguire (Betti, Teoria generale dell'interpretazione, Milano, 1955, p. 335). A questo riguardo la Cassazione ha chiarito che l'interpretazione del contratto deve in realtà tenere conto della comune intenzione delle parti obiettivizzata nell'accordo: v. Cass. Civ. Sez. II, 7937/94 .
top2

nota3

Nel comportamento delle parti anteriore alla conclusione del contratto si ricomprendono le trattative precontrattuali, le convenzioni preliminari e le relazioni tra le parti concernenti altri rapporti contrattuali già in essere tra le stesse: Spapperi, L'interpretazione del contratto, in I contratti in generale, a cura di Cendon, vol. V, Torino, 2000, p.274.
top3

nota4

Si fa riferimento all'attività relativa all'esecuzione del contratto e alle ulteriori dichiarazioni delle parti: Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 429.
top4

nota5

Il principio di sistematicità dell'interpretazione complessiva delle clausole è contestato dall'Irti, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1989, p. 429, sul rilievo che la sistematicità non è un carattere a priori che vale ad interpretare il contratto, ma un risultato dell'operazione interpretativa :"soltanto dopo l'interpretazione saremo in grado di concludere per la sistematicità del contratto".
top5

nota6

Secondo Mariconda, Delle obbligazioni e dei contratti, in Comm. Ipsoa, Milano, 1984, p. 328, la norma legittima un'interpretazione antiletterale, nel senso di restringere, conformemente alla comune intenzione delle parti, l'effettivo ambito di estensione del contratto, apparentemente più ampio.
top6

Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Milano, 1955
  • CODINI, Priorità dell'elemento letterale del contratto come criterio ermeneutico: contrasto tra giurisprudenza e dottrina, Giust.civ., I, 1994
  • COSTANZO, Il principio in claris non fit interpretatio nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto, Giust.civ., II, 1997
  • GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1983
  • IRTI, Riv. trim.dir. e proc.civ., 1989
  • MARICONDA, Delle obbligazioni e dei contratti, Milano, Comm. Ipsoa, 1984
  • SPAPPERI, L'interpretazione del contratto, Torino, I contratti in generale, Cendon, V, 2000
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Interpretazione soggettiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti