Risoluzione del contratto di appalto




Il contratto di appalto è contraddistinto da una speciale normativa in tema di risoluzione che prende in considerazione sia vizi e difformità (art. 1668 cod.civ.) che altrimenti dovrebbero essere valutati secondo la normativa generale in tema di gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod.civ.), sia il sopraggiungere di eventi tali da legittimare il rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1672 cod.civ. ) o per eccessiva onerosità (art. 1664 cod.civ.).

E' evidente inoltre che troverà applicazione l'ordinario regime di risoluzione per inadempimento qualora una delle parti non esegua le obbligazioni assunte o le esegua in ritardo, e purché si tratti di un inadempimento di non scarsa importanza ex art.1455 cod.civ. (Cass.Civ., Sez. I, 1217/2000 ; Cass. Civ., Sez. II 5112/1998).

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