Risoluzione del contratto di appalto
Il contratto di appalto è contraddistinto da una
speciale normativa in tema di risoluzione che prende in considerazione sia vizi e difformità (art.
1668 cod.civ.) che altrimenti dovrebbero essere valutati secondo la normativa generale in tema di gravità dell'inadempimento (art.
1455 cod.civ.),
sia il sopraggiungere di eventi tali da legittimare il rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.
1672 cod.civ. )
o per eccessiva onerosità (art.
1664 cod.civ.).
E' evidente inoltre che troverà applicazione l'ordinario regime di risoluzione per
inadempimento qualora una delle parti non esegua le obbligazioni assunte o le esegua in ritardo, e purché si tratti di un inadempimento di non scarsa importanza ex
art.1455 cod.civ. (Cass.Civ., Sez. I,
1217/2000 ; Cass. Civ., Sez. II
5112/1998).
Se vuoi aggiornamenti su "Risoluzione del contratto di appalto"
Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!