Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 14


SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse. La commissione decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

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