Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 novembre 2014 art. 3


GARANZIE E MISURE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.

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