Legge del 1990 numero 287 art. 26


Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono
pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle
indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

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