Legge del 1990 numero 287 art. 14


L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3,
notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima
della chiusura di questa.
L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire
gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le
diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

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