Legge del 1990 numero 387 art. 5


CONVENZIONE
1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolamentate dalla legge in virtù della quale la persona abilitata è stata designata. Ciò è valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.
2. Tuttavia la sola qualità di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.

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