CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’ articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere...