Famiglia di fatto



Con il termine di famiglia di fatto si intende evocare la costituzione di un nucleo familiare non fondato sul matrimonio avente effetti civili. Suole a tal proposito definirsi la situazione che scaturisce come convivenza more uxorio, a prescindere dalla sicura rilevanza civile del rapporto di filiazione naturale della prole che sia nata nota1.
La c.d. famiglia di fatto da tempo è risultata al centro di un dibattito circa l'opportunità di approntare strumenti di tutela giuridica a favore di ciascuno dei conviventi. A chi faceva presente l'esigenza di proteggere le aspettative di solidarietà economica di chi stabilmente abbia convissuto creando un legame anche socialmente rilevante, si contrapponeva l'opinione di quanti comunque ritenevano che l'ordinamento dovesse proteggere unicamente quei legami che sono contrassegnati dalla stabilità propria del vincolo matrimoniale: si è anche sottolineata la grande difficoltà di stabilire i requisiti di rilevanza per le situazioni in discorso (Cass. Civ. Sez. I, 3503/98; Tribunale di Messina, 10 settembre 1997). Si può qualificare come famiglia di fatto quella i cui componenti convivano da un solo mese? La S.C., sia pure in ambito del tutto peculiare, dovendosi decidere sulla misura della spettanza pro quota della pensione di reversibilità nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, ebbe a decidere per l'irrilevanza della durata della convivenza more uxorio precedente all'instaurazione del vincolo matrimoniale (Cass. Civ. Sez. Unite, 159/98).

Tutte queste discussioni hanno rinvenuto un tormentato punto di arrivo nell'approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con la quale si è conferita rilevanza giuridica sia alle unioni omosessuali, sia alle convivenze di fatto (non importa se tra persone dello stesso sesso o appartenenti a sessi diversi).
Ma chi è il "convivente di fatto" e quando costui si può dire tale? Il comma 36 dell'art. 1 della l. 76/2016 prevede che si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per accertare la stabilità della convivenza, nella permanenza dei presupposti di cui al riferito comma 36, il comma immediatamente successivo fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, vale a dire allo stato di famiglia.

La convivenza more uxorio anche prima di tale intervento normativo, che ha compiutamente disciplinato numerosi rilevanti aspetti, non risultava comunque priva di rilevanza per il diritto nota2. In primo luogo, anche se può suonare anacronistico il rilievo, si escludeva che essa potesse contrastare direttamente o indirettamente con la legge ed i principi dell'ordinamento (Cass. Civ., 6381/93).
Devono inoltre rammentarsi i casi in cui la legge assumeva comunque in considerazione il vincolo matrimoniale o la compagine familiare quale presupposto per la verificazione di determinati effetti: ad esempio la prosecuzione o il subingresso in un rapporto contrattuale, la possibilità di addivenire al riscatto di un immobile, etc..
Si pensi alla normativa in materia di contratto di locazione, in relazione alla quale ora si veda il comma 44 dell'art.1 della legge 76/2016 (cfr., per la situazione antecedente la novella, Cass. Civ. Sez. III, 5544/94; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 3548/13, che si riferisce alla differente ipotesi in cui il convivente è tale in riferimento a colui che, venuto meno, fosse già subentrato ex art.art.6 l. 392/1978 al precedente conduttore) o di edilizia economico-popolare (Cass. Civ. Sez. I, 6866/95).
Alcune norme regionali in tema di edilizia residenziale pubblica e di locazione erano volte a garantire anche a soggetti ulteriori rispetto al nucleo della famiglia legittima, il diritto a permanere nell'alloggio occupato dal defunto.
Si ponevano (ora non più: cfr. il comma 17 dell'art. 1 della legge 76/2016) inoltre delicati problemi sia in relazione all'eventuale titolo delle prestazioni lavorative rese nell'ambito di rapporti di tal genere (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5803/90; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1701/88; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6083/91; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5632/06), sia con riferimento alle aspettative successorie, ovvero al diritto al mantenimento ed agli alimenti (Corte di Appello di Napoli, 29 febbraio 1996). Va notato come nulla in materia è stato disposto con la novella del 2016, di modo che proprio l'ambito del diritto successorio a causa di morte si può reputare come quello rimasto del tutto invariato.
Giova osservare infine che ricondurre all'ambito delle obbligazioni naturali le attribuzioni effettuate da un convivente ad un altro nota3, lungi dal rafforzare la tutela di tali situazioni (se si eccettua la valenza di atto di adempimento di obbligazione naturale dell'attribuzione, dunque non ripetibile con l'azione di ingiustificato arricchimento: cfr. Cass. Civ. Sez.III, 11330/09), la indeboliva, sancendo il difetto di una situazione giuridica dotata di coercibilità.
Non minore importanza rivestiva la questione (che ora non ha più modo di porsi, stante la disciplina di piena equiparazione al coniuge di cui al comma 49 dell'art. 1 della l. 76/2016) della risarcibilità del danno cagionato al convivente more uxorio per effetto dell'uccisione di chi concretamente provvedesse alle esigenze della vita del primo (Cass. Civ. Sez. III, 2988/94). La risarcibilità del danno da illecito aquiliano per la perdita, in difetto di un rapporto giuridico come quello di coniugio, è stata ancorata all'apprezzamento della stabilità del legame (Cass. Civ., Sez. III, 12278/11).

Non può invece essere considerato quale indice di apprezzamento della convivenza more uxorio l'orientamento della S.C. in materia di ripartizione della pensione di reversibilità (tema che ha suscitato un vivo dibattito prima dell'emanazione della novella, che ha equiparato al coniuge il solo contraente l'unione civile tra persone dello stesso sesso), secondo il quale, occorrendo tener conto della durata del matrimonio, è possibile considerare anche il periodo di convivenza prematrimoniale del coniuge sposato in seconde nozze (Cass. Civ. Sez. I, 2471/03). Tale elemento infatti può semplicemente venire in gioco quale parametro correttivo, peraltro ancorato al presupposto essenziale della susseguente instaurazione del coniugio.

Notevole era anche il riconoscimento in capo al convivente che abitasse stabilmente nella casa di proprietà del compagno, venuto meno, di una situazione di detenzione qualificata scaturente da un "contratto di diritto familiare". Tale condizione è il presupposto per la legittimazione attiva all'azione di reintegrazione o spoglio (Cass. Civ., Sez.II 19423/2014).

Da ultimo al convivente era stato riconosciuto anche il diritto all'affidamento delle ceneri in esito alla cremazione, sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 3 comma I lettera e) della l. 2001 n.130 ((Tribunale di Treviso, 15 dicembre 2014). Questa operazione ermeneutica non si palesa più necessaria alla stregua del comma 40 dell'art. 1 della legge 76/2016.

Quest'ultima novella ha introdotto, come vedremo partitamente, una nutrita serie di protezioni del rapporto che si crea in forza della convivenza.

Note

nota1

Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 858. La rilevanza della tutela della prole quand'anche generata nell'ambito di un rapporto tra conviventi more uxorio è stata posta alla base del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 cod.civ. onde giustificare la costituzione di un trust che abbia quale fine per l'appunto la protezione dei figli: cfr. Tribunale Trieste, 19 settembre 2007.
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nota2

Si deve, infatti, ritenere che, sebbene vada "esclusa una rilevanza giuridica generale, che sarebbe tra l'altro incompatibile con la stessa volontà dei conviventi che intendono proprio rifiutare certezza e stabilità al loro rapporto, rimane aperta la possibilità di ritenere meritevoli di tutela specifici interessi determinati dalla convivenza" (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 365).
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nota3

Di questo parere Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p. 26.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985

Prassi collegate

  • Convivenze registrate in Germania
  • Convivenze registrate e matrimonio tra persone dello stesso sesso in diritto tedesco
  • La tutela abitativa nella convivenza more uxorio

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