Negozi con causa esterna



La definizione di "negozio con causa esterna" nota1 è evocativa di fattispecie che non sembrano neppure, a stretto rigore logico, possedere tanto una consistenza negoziale, quanto piuttosto quella dell'atto di adempimento. Si tratta per lo più di pattuizioni che producono effetti traslativi in ordine all'attribuzione di diritti. Tali convenzioni rinvengono la propria giustificazione soltanto per relationem rispetto ad ulteriori atti, i quali si pongono rispetto ad esse come presupposto ed antecedente logico.

Si tratta dunque di atti di trasferimento la cui ragione giustificatrice è esterna rispetto ad essi stessi, cioè di atti traslativi che mutuano esternamente la propria causa nota2 .

In alcuni ordinamenti esiste la possibilità di considerare separatamente il titolo e il modo di acquisto del diritto : vale a dire che la giustificazione, la causa dell'attribuzione puó essere stralciata dall'atto di trasferimento del diritto. Questo ultimo sta in piedi anche da solo. La causa assume lo specifico significato di ragione giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.

Si può evocare la differenza, risalente al diritto romano, tra titulus e modus acquirendi : l'esempio è quello della vendita, la quale, non possedendo in quell'ordinamento efficacia traslativa, rendeva indispensabile il ricorso a strumenti giuridici quali mancipatio ed in jure cessio, allo scopo di effettuare il trasferimento del diritto.

Consideriamo nel nostro diritto le seguenti figure:
  1. l'atto di trasferimento con il quale il mandante trasferisce al mandatario il bene acquistato in seguito all'incarico ricevuto (art.1706 cod.civ.);
  2. l'atto di trasferimento del fiduciario in conformità delle istruzioni conferite dal fiduciante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 14524/2022). Tale ipotesi può ritenersi una sottospecie di quella di cui al punto che precede;
  3. la novazione;
  4. in un certo senso (che verrà chiarito in sede di disamina specifica della figura) anche il contratto definitivo (che tuttavia è connotato da una propria distinta autonomia causale, non potendo dunque essere ridotto allo schema qui in esame), concepito quale atto esecutivo degli obblighi di cui ad un precedente contratto preliminare, potrebbe finire per dar vita ad un negozio con causa esterna. Così ritiene quella dottrina che muove dal contratto preliminare per giungere fino a riferire del contratto definitivo come di un mero atto di adempimento degli obblighi di cui al precedente vincolo preliminare.
  5. L'atto con il quale si dà corso all'adempimento del legato.
  6. L'atto con il quale si effettua la collazione mediante conferimento in natura (art.746 cod.civ.).
  7. L'atto con il quale l'attributario di una liberalità lesiva trasferisce in tutto o in parte il bene allo scopo di evitare il promuovimento dell'azione di riduzione, reintegrando il legittimario leso. Si badi al fatto che l'eventuale conguaglio in denaro che avesse a surrogare l'equivalente di beni in natura nell'ambito di una siffatta pattuizione avrebbe natura di debito di valore e non di valuta (Cass. Civ., Sez. II, 14449/2013).
  8. Il trasferimento gratuito al Comune della proprietà di aree in ottemperanza agli obblighi precedentemente assunti nell'ambito di una convenzione di lottizzazione.
  9. Il trasferimento della proprietà di beni immobili (ma anche di quote di società: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 26363 del 7 settembre 2022) operato tra i coniugi in adempimento di provvedimento giudiziale in occasione della separazione personale o del divorzio.

Le fattispecie sopra enunziate pongono problemi afferenti alla difettosità della causa nelle ipotesi in cui, rispettivamente:

  1. il mandato sia nullo;
  2. manchi una antecedente convenzione in forza della quale si possa poi procedere al trasferimento di bene immobile all'ente pubblico in difetto di qualsivoglia corrispettivo (onde talvolta detto atto traslativo è stato qualificato come avente una connotazione pubblicistica: cfr. Cass. Civ., Sez.I, 9314/2013).
  3. nelle altre ipotesi, quando sia nulla l'obbligazione precedente, cioè nei casi in cui l'atto presupposto venga caducato (il contratto preliminare, il testamento, etc.). Il fondamento giustificativo della singola operazione non è individuabile autonomamente, bensì nell'ambito del collegamento negoziale. In tanto rimane in piedi l'atto traslativo, in quanto sia valido ed efficace l'atto che ne costituisce il presupposto e l'antecedente giuridico.

Prescindendo dalle specie negoziali qui in esame in quanto connotate da una causa esterna, nel nostro ordinamento non sono ammesse ipotesi di atti svincolati dalla considerazione, manifestata nel contesto dell'atto, dell'elemento causale, nel suo ancorarsi ad una giustificazione specifica delle attribuzioni (Cass. Civ. Sez. II, 2340/95).

Non é tuttavia escluso il rinvenimento di fattispecie in cui manchi un espresso riferimento alla ragione economica, al fondamento causale nota3 : queste strutture non sono idonee a sortire efficacia traslativa , esaurendo i propri effetti nell'ambito dei rapporti obbligatori. Si pensi ai casi di c.d. astrazione processuale e sostanziale della causa.

Nell'ambito della ricognizione dell'elemento causale esterno è infine importante mettere a fuoco la natura giuridica dell'adempimento, la nozione del quale evoca una condotta giuridica dalla consistenza variabile.

Note

nota1

Giorgianni, voce Causa, in Enc. dir., VI, p.783. La teorica degli atti con causa esterna è stata da ultimo assoggettata a critica sulla sorta di una concezione che rinverdisce l'antico concetto di causa come causa obligandi (La Porta, Il problema della causa del contratto, Torino, 2000, p.127).
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.780.
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nota3

Così anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.217, per il quale "ogni negozio deve avere la sua causa, perché ogni negozio deve corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile. Ciò non esclude che, in alcuni negozi, gli effetti si producano astraendosi o prescindendosi dalla causa, la quale resta, per così dire, accantonata".
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), Enc. Dir.
  • LA PORTA, Il problema della causa del contratto, Torino, I, 2000

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Prassi collegate

  • Quesito n. 262-2014/C, Accordo di reintegrazione di legittima
  • Quesito n. 61-2008/T, In tema di accordi di reintegrazione della legittima, trattamento fiscale

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